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New Broker Assicurazioni di Sinatra Luigi Riccardo

Partita Iva 05702700872

Sede legale : Via Vittorio Emanuele nr 186 – 95047 – Paterno’ (CT)

RUI :  Sez. B000639601

Pec: luigiriccardosinatra@pec.it

Tel 0957395748 – info@newbroker.it

Società sottoposta alla vigilanza IVASS

famiglia felice

PREVIDENZZA

Informazioni per l’assicurato/contraente

Qualora sussista una doglianza attinente al comportamento dell’intermediario, vi è la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a New Broker Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via Vittorio Emanuele nr 186- 95047 – Paterno’ (CT) (oppure a mezzo e-mail, specificando nell'oggetto "RECLAMO", all'indirizzo: luigiriccardosinatra@pec.it

La normativa concede 45 giorni entro i quali fornire una risposta.

 

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Creato con Flazio.com

Assicurazioni Vita: Guida alla Scelta

L'assicurazione vita è una formula contrattuale stipulata fra due soggetti che ha come scopo quello di garantire, al verificarsi di determinati eventi, il versamento di una rendita comprensiva degli interessi maturati sino a quel momento ad uno o più beneficiari stabiliti. Ciò significa che l'obiettivo del contraente è quello di garantire, in caso di sua morte prematura, una vita serena dal punto di vista economico al soggetto indicato come beneficiario.

 

Le figure coinvolte in un contratto di assicurazione sulla vita sono essenzialmente tre, ma in alcuni casi possono anche essere quattro:

  • Il contraente, ovvero colui che materialmente stipula il contratto e che corrisponde a chi versa il premio mensilmente.
  • La società assicurativa, ovvero la compagnia che assicura un soggetto in caso di morte o di altri eventi previsti all'interno del contratto.
  • L'assicurato, che solitamente corrisponde al contraente, ma può esservi anche distinto, in ogni caso è il soggetto che sul contratto viene assicurato contro determinati accadimenti.
  • Il beneficiario, ovvero un soggetto terzo, che in caso del verificarsi degli eventi previsti dal contratto sarà legittimato a ricevere la rendita stabilita ed i relativi interessi.

 

Dopo aver sottoscritto il contratto, e avendo chiarito chi sono gli attori che vi partecipano, il contraente ha facoltà di decidere come corrispondere il premio.

Premio Unico: si definisce in questo modo il versamento unico della somma totale da corrispondere alla compagnia assicurativa per avere la copertura stabilita nel contratto.

Premio ricorrente: si indica così il versamento rateale della somma totale prevista dal contratto.

Premio unico ricorrente: è la modalità che prevede il versamento di una somma definita in date stabilite nel contratto, ad esempio una o due volte all'anno.

 

Sul mercato esistono tre tipologie di polizze vita: la polizza caso vita, la polizza caso morte e la polizza mista.

La polizza caso vita prevede che la compagnia assicurativa si impegni verso un contraente, corrispondendo una rendita nel caso in cui al termine del contratto egli sia ancora in vita.

A differenza di questa assicurazione vita, la polizza caso morte ha ragione d'essere nel caso in cui l'assicurato muoia prematuramente; in questa evenienza il beneficiario potrà godere del capitale che il contraente ha stabilito con la società assicurativa in fase di contratto.

In ultimo la polizza vita mista contiene elementi di entrambe le tipologie di assicurazione vita precedenti: il capitale viene corrisposto alla conclusione del contratto al contraente, se è ancora in vita, oppure in caso di suo decesso prematuro ad un beneficiario stabilito precedentemente.

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PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)

Attivare un piano individuale di previdenza complementare oggi rappresenta più di una opportunità, sia per la varietà delle formule assicurative, sia per i vantaggi fiscali previsti dall'attuale normativa.

Per affrontare con più serenità il tuo avvenire, ti proponiamo diverse soluzioni che ti consentono di costruire una rendita integrativa da affiancare alla tua pensione futura.

 

 

CHE COS'E'?

 

Il PIP (Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo) è una forma di previdenza complementare privata istituita da imprese di assicurazione. Il patrimonio complessivo dei PIP gestiti dalla stessa impresa di assicurazione costituisce un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell’impresa di assicurazione che lo istituisce ed è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.

 

 

A COSA SERVE?

 

L’adesione a un PIP consente di:

  • Destinare parte dei tuoi risparmi per integrare la tua pensione di base e ricevere una pensione complementare, anche reversibile (in favore del coniuge o di altri beneficiari da te designati).
  • Affrontare eventuali difficoltà personali e lavorative (ad esempio, spese sanitarie per te, il tuo coniuge e i tuoi figli, acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, anche dei tuoi figli, inoccupazione).
  • Agevolare l’uscita dal mondo del lavoro e la transizione verso il pensionamento.

Al risparmio previdenziale lo Stato riconosce specifiche agevolazioni fiscali.

 

 

CHI PUO' ADERIRE E COME?

 

I PIP sono destinati a tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa, intendano costruirsi una pensione integrativa. L’adesione è individuale.

 

 

CI SONO AGEVOLAZIONI FISCALI?

 

Al risparmio previdenziale lo Stato riconosce specifiche agevolazioni fiscali:

  • I contributi che versi al PIP sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro l'anno, quindi paghi subito meno imposte sui redditi.
  • I rendimenti della gestione finanziaria sono tassati con un’aliquota massima del 20% anziché del 26% come per la maggior parte delle forme di risparmio finanziario;
  • La pensione complementare e il capitale sono tassati con un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9% in base agli anni di partecipazione al PIP (viene tassata solo la parte relativa ai contributi precedentemente dedotti e alle quote di TFR versate);
  • Le anticipazioni o riscatti della posizione individuale per far fronte a spese impreviste personali o familiari sono tassati con un’aliquota agevolata che varia tra il 15% al 9% in base al numero di anni di partecipazione; per alcune tipologie di richieste (ad esempio l’anticipazione per ristrutturare o acquistare la prima casa di abitazione o il riscatto a seguito di dimissioni e licenziamento) si applica l’aliquota del 23%.

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